1. È istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità, di seguito denominata «zona franca», ubicata nella provincia di Caltanissetta, comprendente il territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba, in provincia di Caltanissetta. I comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento possono aderire alla zona franca.
2. Alla delimitazione della zona franca si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo economico.
3. Il territorio di cui al presente articolo è costituito in zona franca, ai sensi della presente legge, fino al 31 dicembre 2020.
1. Le imprese devono essere autorizzate dal Ministro dell'interno a realizzare le proprie attività nella zona franca.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'interno il
a) svolgere tutti gli adempimenti necessari per attivare i servizi di vigilanza telecontrollata;
b) istituire linee telefoniche privilegiate per consentire in generale l'immediata segnalazione di azioni delittuose contro il regolare svolgimento delle attività economiche nonché di installare appositi apparati di radio-allarme, individuati d'intesa con gli esperti del Ministero dell'interno, sulla base delle linee guida contenute nel Progetto operativo nazionale 2000-2006 «sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» del Ministro dell'interno;
c) attivare, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa affinché
7. Per i compiti assegnati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.
8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le amministrazioni interessate, attiva tutte le misure necessarie al fine di intensificare il controllo doganale e della polizia di frontiera, nel comprensorio dei comuni di Gela e di Butera al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni marittime e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché l'attività di controllo finalizzata all'osservanza delle norme in materia di avviamento al lavoro, di igiene, di sicurezza e di tutela dei lavoratori.
9. Gli agenti all'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i relativi libri, i registri e gli altri documenti commerciali.
1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale e che sono sottoposte a un controllo permanente da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo e delle istituzioni.
2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3 per un
1. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione della provincia di Caltanissetta, dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba, in provincia di Caltanissetta, dei comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento aderenti alla zona franca, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito, dei confidi e di singoli imprenditori.
2. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Alle spese necessarie per la sistemazione delle aree sottoposte a sperimentazione, per l'impianto e per il funzionamento degli uffici del consorzio nonché per la vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
4. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefìci nonché alla redazione e alla gestione dei relativi piani annuali di attuazione, di controllo e di coordinamento con la prefettura-ufficio territoriale del Governo al fine di evitare infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.
1. All'onere complessivo, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7, derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere complessivamente la somma di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per una somma pari a 27 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per una somma pari a 3 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.