PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una zona franca per lo sviluppo e la legalità nel territorio della provincia di Caltanissetta e nei comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento).

      1. È istituita una zona franca per lo sviluppo e la legalità, di seguito denominata «zona franca», ubicata nella provincia di Caltanissetta, comprendente il territorio dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba, in provincia di Caltanissetta. I comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento possono aderire alla zona franca.
      2. Alla delimitazione della zona franca si provvede, acquisito il parere del consorzio di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture, dei trasporti e dello sviluppo economico.
      3. Il territorio di cui al presente articolo è costituito in zona franca, ai sensi della presente legge, fino al 31 dicembre 2020.

Art. 2.
(Requisiti delle imprese e piano per la tutela della legalità nella zona franca).

      1. Le imprese devono essere autorizzate dal Ministro dell'interno a realizzare le proprie attività nella zona franca.
      2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'interno il

 

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quale stabilisce, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, i requisiti delle imprese ai quali le autorizzazioni stesse devono essere subordinate.
      3. Il Ministro dell'interno attiva tutte le misure di sua competenza, sulla base di uno specifico piano per la tutela della legalità nella zona franca da adottare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intensificare le attività informative e investigative nel settore degli investimenti e degli appalti, al fine di contrastare eventuali fenomeni di infiltrazioni e di condizionamenti da parte della criminalità organizzata all'interno della zona franca nonché possibili forme di investimento realizzate attraverso l'impiego di denaro illecito.
      4. Il Ministro dell'interno, al fine di tutelare le imprese dai fenomeni di usura e di estorsione, nonché di assistere le stesse, nomina un tutor antiracket a sostegno delle imprese operanti nella zona franca.
      5. È fatto obbligo alle imprese operanti nel territorio di cui al comma 1 dell'articolo 1, o che richiedono l'autorizzazione di operare nella zona franca, di denunciare ogni forma di comportamento illecito.
      6. È compito della prefettura-ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta:

          a) svolgere tutti gli adempimenti necessari per attivare i servizi di vigilanza telecontrollata;

          b) istituire linee telefoniche privilegiate per consentire in generale l'immediata segnalazione di azioni delittuose contro il regolare svolgimento delle attività economiche nonché di installare appositi apparati di radio-allarme, individuati d'intesa con gli esperti del Ministero dell'interno, sulla base delle linee guida contenute nel Progetto operativo nazionale 2000-2006 «sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia» del Ministro dell'interno;

          c) attivare, nel rispetto delle proprie competenze, ogni utile iniziativa affinché

 

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sia assicurato da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori di finanziamenti, il rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, a garanzia della massima legalità e trasparenza nell'affidamento dei lavori e delle forniture pubbliche nonché nella concessione di finanziamenti, contributi ed agevolazioni pubblici.

      7. Per i compiti assegnati alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.
      8. Il Ministro dell'interno, d'intesa con le amministrazioni interessate, attiva tutte le misure necessarie al fine di intensificare il controllo doganale e della polizia di frontiera, nel comprensorio dei comuni di Gela e di Butera al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni marittime e di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché l'attività di controllo finalizzata all'osservanza delle norme in materia di avviamento al lavoro, di igiene, di sicurezza e di tutela dei lavoratori.
      9. Gli agenti all'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i relativi libri, i registri e gli altri documenti commerciali.

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Rientrano nel regime di zona franca tutte le attività produttive che perseguono finalità occupazionali e di riequilibrio territoriale e che sono sottoposte a un controllo permanente da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo e delle istituzioni.
      2. Le attività produttive di cui al comma 1 possono usufruire delle agevolazioni fiscali di cui al comma 3 per un

 

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periodo transitorio non superiore a cinque anni.
      3. Alle imprese insediate nella zona franca è riconosciuto un credito d'imposta, pari a una percentuale del reddito d'impresa realizzato tramite le attività ubicate nella zona franca e reinvestito per l'ampliamento degli impianti e della produzione nella zona medesima. Tale credito d'imposta è usufruibile entro i tre periodi d'imposta successivi a quello della realizzazione del reddito stesso.
      4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 è attribuito con una percentuale annuale decrescente nell'arco dei cinque anni del periodo transitorio previsto dal comma 2. Tale percentuale può essere ulteriormente differenziata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, al fine di favorire la ricerca e l'innovazione, nonché la promozione della crescita dimensionale delle imprese e per promuovere interventi a finalità ambientale.
      5. Per la concessione di un contributo straordinario per le spese di avviamento, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, in favore di ogni singolo nuovo insediamento produttivo realizzato da parte di imprese nell'area della zona franca, il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato a conferire al consorzio di cui all'articolo 4 una somma pari a 8 milioni di euro annui.
      6. Le imprese ubicate nella zona franca possono definire, a mezzo di accordi contrattuali con le organizzazioni sindacali, minori o superiori livelli salariali ed una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto a quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro vigenti.
      7. Nel territorio della zona franca il sistema creditizio e bancario contribuisce, con agevolazioni creditizie e finanziarie, nell'ambito di accordi da realizzare, ad agevolare la nascita e l'allargamento di iniziative imprenditoriali di interesse nel medesimo territorio.
      8. Per un periodo pari a ventiquattro mesi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi prodotti dalle persone fisiche che esercitano attività di lavoro subordinato nella zona franca.
 

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Art. 4.
(Istituzione del consorzio per la realizzazione e la gestione della zona franca).

      1. È istituito un consorzio tra enti pubblici e privati, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per la realizzazione e la gestione della zona franca, di seguito denominato «consorzio», costituito con la partecipazione della provincia di Caltanissetta, dei comuni di Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Vallelunga e Villalba, in provincia di Caltanissetta, dei comuni limitrofi delle province di Enna e di Agrigento aderenti alla zona franca, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Caltanissetta, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni di categoria imprenditoriali, degli istituti di credito, dei confidi e di singoli imprenditori.
      2. Agli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo che partecipano al consorzio non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      3. Alle spese necessarie per la sistemazione delle aree sottoposte a sperimentazione, per l'impianto e per il funzionamento degli uffici del consorzio nonché per la vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
      4. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefìci nonché alla redazione e alla gestione dei relativi piani annuali di attuazione, di controllo e di coordinamento con la prefettura-ufficio territoriale del Governo al fine di evitare infiltrazioni mafiose e il riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti.

 

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      5. Il consorzio può essere beneficiario di strumenti a sovvenzione globale destinati all'ampliamento e alla costituzione di aziende industriali, commerciali, agricole, artigianali, turistiche e di servizi, situate nel territorio della zona franca.
      6. Alle imprese insediate nella zona franca, in caso di richiesta di pizzo, minacce, estorsioni o altre forme di intimidazione, qualora l'imprenditore denuncia l'estorsione o quando a questi è impedito il sereno svolgimento dell'attività imprenditoriale, si applicano i benefìci di legge previsti nei casi di estorsione e di usura.

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere complessivo, incluso quello di cui all'articolo 2, comma 7, derivante dall'attuazione della presente legge, che non può eccedere complessivamente la somma di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando per una somma pari a 27 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per una somma pari a 3 milioni di euro annui l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.